Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 154 del 1-12-2004.htm

  
Sospensione contributiva conseguente all’emergenza sanitaria denominata BLUE TONGUE. Recupero dei  contributi a norma dell’art.  66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (1). Istruzioni contabili.    Variazioni al piano dei conti.         

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 Dicembre 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  154

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Sospensione contributiva conseguente all’emergenza sanitaria denominata BLUE TONGUE. Recupero dei  contributi a norma dell’art.  66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (1). Istruzioni contabili.    Variazioni al piano dei conti.      

 

SOMMARIO:

Si illustrano le norme disciplinanti la sospensione e il successivo recupero dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti dagli allevatori di bovini, anche associati, colpiti dall’influenza catarrale dei ruminanti ( blue tongue), operanti con il sistema DM, in favore dei propri dipendenti aventi qualifica di impiegati, e dai committenti dello stesso settore in favore dei propri collaboratori coordinati e continuativi.  

 

 

 

Come è noto, la legge 9.3.2001, n. 49 (2), recante disposizioni per il rischio della BSE - che all’art. 1, comma 1,  ha convertito il D.L. 11.1.2001, n. 1 – al comma 2 ha abrogato il D.L. 14.2.2001, n.  8, recante “ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina” (3), facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto medesimo.

 

Detta disposizione si è concretizzata all’art. 7ter, comma 2, della citata legge  n. 49/2001 che, secondo le modificazioni apportate dall’art. 1ter del D.L. 25.5.2001, n. 199 (4) convertito in legge 25.7.2001, n. 305 (5),  ha stabilito che: “ nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (allevatori dei bovini, aziende di macellazione ed esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla BSE, n.d.r.) sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 14 febbraio 2001, n.8, e fino al 15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo … di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.  Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri”.     

 

Per quanto riguarda la cosiddetta “blue tongue”, mentre il termine iniziale della sospensione deve essere ravvisato, per entrambe le calamità, nel 15 febbraio 2001 in quanto il D.L. n. 8/2001 (poi abrogato) era stato pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2001, il termine finale per la blue tongue è stato fissato, dall’art. 66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448, al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all’allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001”. I territori  sono stati elencati al p.4 della circolare n. 35 del 7.2.2002.

 

1) DATORI DI LAVORO

 

Il periodo oggetto di sospensione si riferisce ai modelli DM10/2 dal gennaio 2001 al novembre 2002.

 

Alla posizione contributiva delle aziende interessate alla sospensione in discorso deve essere attribuito il codice di sospensione “4R” avente il significato di “azienda interessata alla sospensione contributiva di cui all’art. 66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448”.

 

Tenuto conto che   è già interamente trascorso il periodo di sospensione, i modelli eventualmente già presentati senza codifica saranno completati dalle Sedi. 

 

 Si fa presente che per le aziende autorizzate all'accentramento contributivo che abbiano sede in province diverse da quelle  individuate dalla Commissione, ma che abbiano svolto attività lavorativa in dette province, la sospensione riguarda, ovviamente, i soli contributi riferiti  alle unità produttive ubicate nelle zone danneggiate;

 

Ai fini della predisposizione dei mod. DM10/2  devono essere  osservate le seguenti regole:

 

compilare i quadri B - C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i  lavoratori , con le consuete modalità;

compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);

determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione   dei contributi;

calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti  nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;

esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi in uno dei righi in bianco del quadro D, facendola precedere dal codice  N950 e dalla dicitura "contr. sosp.  ex  art.66, comma 4 della L. n.448/2001”.

effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (totale B);

effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57;

versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24);

qualora il saldo risulti a credito, il modello deve essere presentato alla Sede per le operazioni di rimborso o di compensazione secondo le vigenti modalità. 

 

 

2) RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI

 

Dopo aver dettato le norme in materia di sospensione,  il sopracitato art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001 prosegue disponendo che “le somme dovute e non corrisposte…saranno versate a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento mensilità”.

 

Pertanto, il pagamento - da iniziarsi il 1° gennaio 2004 e non gravato di sanzioni o altri oneri accessori al pari di tutte le altre rateazioni concesse a seguito di calamità naturali -  si esaurirà il 1° aprile 2012. A questo proposito, si precisa che le rate scadute prima dell’emanazione della presente circolare e versate alla prima scadenza successiva alla pubblicazione della stessa, non saranno considerate tardive, a condizione che siano puntualmente osservati i termini con scadenza successiva. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione,  ma dà luogo esclusivamente a un’omissione contributiva relativa alla rata stessa che determinerà l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116 della legge 23.12.2000, n. 388 (6). In tali ipotesi le somme aggiuntive, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, sono applicate per il periodo che va dalla scadenza della singola rata alla data del pagamento effettivo.

 

 La volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata  espressamente con la presentazione delle denunce contributive  compilate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto per la specifica calamità. Nel caso in cui,  per motivate cause, la modulistica non sia stata  immediatamente presentata,  dovrà comunque essere fornita la documentazione necessaria per la codifica delle aziende interessate alla  sospensione.  Pertanto, i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi sospesi che non avessero ancora presentato le denunce contributive relative al periodo oggetto di sospensione, dovranno provvedere alla presentazione di detta modulistica– da compilare secondo le modalità sopra descritte - contestualmente al pagamento delle  rate già scadute o al pagamento del debito in unica soluzione.  

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue – in cui se ne rappresenta la sezione I.N.P.S.  – utilizzando il codice contributo DSOS istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.

 

SEDE

Codice Contributo

Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

 

DSOS

PPNNNNNNCCN950

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la contribuzione dovuta dai committenti del settore interessato in favore di propri collaboratori coordinati e continuativi, anche per essi la sospensione riguarda le scadenze comprese tra il 15 febbraio 2001 e il 31 dicembre 2002. Il pagamento in unica soluzione verrà effettuato con Mod. F24, utilizzando le causali già in uso per i pagamenti correnti e cioè C10, per  gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX, per i non iscritti. Deve essere utilizzato  un rigo per ogni mese. Invece, coloro che intendono avvalersi del pagamento dilazionato dovranno presentare la richiesta di rateazione in forma libera e versare con il Mod. F24 inserendo nella causale il codice “COC” istituito con la circolare n. 98/2002 seguito dalla code line 049999999999 avente significato “pagamento dilazionato a seguito emergenza sanitaria denominata BLUE TONGUE”.

 

E’ opportuno precisare, a questo punto, che le aziende che si sono avvalse della sospensione per la BSE e che hanno diritto anche alla sospensione per la BLUE TONGUE devono distinguere i crediti dei periodi interessati dalle due diverse tipologie di beneficio e, di conseguenza, i pagamenti in unica soluzione o rateali devono essere del pari distinti. I pagamenti riguardanti la BLUE TONGUE saranno effettuati come sopra indicato, mentre quelli riguardanti la BSE seguiranno la disciplina indicata nella circolare n. 66 del 15.3.2001.

 

 

ISTRUZIONI CONTABILI

 

3.1) Sospensione contributiva

 

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta all’influenza catarrale dei ruminanti (BLUE TONGUE), evidenziati nei modelli DM 10/2 con il suddetto codice “N950” è stato istituito il conto GPA 00/107, che deve essere assistito da apposito partitario contabile.

 

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all'Ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.

 

Recupero dei contributi sospesi

 

Le riscossioni dei contributi in questione sono imputate al suddetto conto GPA 00/107, mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.

 

Tali scritture di storno verranno effettuate in automatico sulla base del codice “N950” risultante nella “code-line” dei modelli F 24 secondo le modalità di compilazione previste per i datori di lavoro al precedente punto 2).

 

In automatico verrà aggiornato anche il partitario del citato conto. Attraverso le risultanze del partitario stesso, per una più incisiva azione di recupero, al competente Ufficio amministrativo devono essere segnalate le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l’effettuazione dei versamenti medesimi.

 

Inoltre, si fa presente che il conto GPA 00/107 viene abbinato alla causale esistente di modello FL02: 10106, in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod.  DM 10/2.

 

Il recupero dei contributi dovuti dai committenti per gli iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 (collaboratori coordinati e continuativi), secondo le modalità previste al precedente punto 2), viene imputato al conto PAR 52/010, se il pagamento avviene in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020, nei casi di pagamento dilazionato.

 

Nell’allegato che segue viene riportato il conto GPA 00/107, di nuova istituzione.

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

(1)  G.U. n.301 del 29/12/2001

(2)  G.U. n.59   del 12/03/2001

(3)  G.U. n. 37  del 14/02/2001

(4)  G.U. n.122 del 28/05/2001

(5)  G.U. n.173 del 27/07/2001

(6)   G.U. n. 302 del 29.12.2000 e circolare n. 110 del 23.5.2001

 

Allegato

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GPA 00/107

 

 

Denominazione completa

Crediti per contributi sospesi alle aziende a seguito dell’emergenza sanitaria per l’influenza catarrale dei ruminanti (BLUE TONGUE) ai sensi dell’art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001

 

 

Denominazione abbreviata

CRED.CTR.SOSP.BLUE TONGUE ART.66 C.4 L.448/ 2001